Tutti
i proprietari di un veicolo ricorderanno “l’attestato di rischio”. Era
quel documento che la compagnia di assicurazione doveva inviare un mese
prima della scadenza del contratto di Responsabilità Civile del veicolo
(RCA) per consentire di poter stipulare una nuova assicurazione
utilizzando la “classe di rischio” ivi riportata.
Dal 1° luglio 2015 questo documento è stato sostituito dall’attestato di rischio on line.
I nuovi obblighi per l'assicurazione per questo documento, prevedono che:
• la consegna dell'attestato di rischio non avvenga più in modalità cartacea ma telematica;
•
la consegna non venga fatta solo direttamente al contraente ma anche
agli aventi diritto, ad esempio al proprietario del veicolo qualora sia
diverso dal contraente della polizza assicurativa.
• l'assicurazione acquisisca l'attestato per via telematica al momento della stipula di una nuova polizza RC;
• l'assicurazione aggiorni l'attestato circa eventuali danni liquidati in caso di sinistro stradale.
Lo stabilisce il REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 che regolamenta, tra l’altro, anche la dematerializzazione del contrassegno di assicurazione.
L’art 8 recita : “In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. “
Pertanto, per i successivi 5 anni dall'ultimo rilascio l'attestato di rischio continua a rimanere valido. Questo significa che le compagnie di assicurazione sono tenute a riconoscere la stessa classe di merito indicata nell’ultimo attestato di rischio valido in caso di attivazione di una nuova polizza sullo stesso veicolo in caso di sospensione e mancato rinnovo, o su altro veicolo acquistato nuovo o usato