Per FRINGE BENEFIT si intende qualsiasi compenso in natura di un bene o servizio che il datore di lavoro attribuisce, o concorda, (collettivamente o individualmente) con i prestatori di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione oraria in denaro. Vengono attribuiti differenti trattamenti fiscali a seconda della tipologia di fringe benefit considerato, i più diffusi sono: auto aziendale, smartphone, buoni mensa, notebook, polizze assicurative vita.
Il fringe benefit qui considerato – veicolo dato in uso al dipendente – è disciplinato dal Decreto legislativo 2/9/1997 n.314, “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, in Gazzetta Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.
La norma citata stabilisce i seguenti criteri di determinazione del valore del fringe benefit nel caso di affidamento di mezzo di trasporto, distinguendo i seguenti casi :
- VEICOLI CONCESSI PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE;
- VEICOLI CONCESSI PER USO PROMISCUO;
- VEICOLI CONCESSI PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE.
Le regole di deducibilità dell’auto aziendale variano in funzione sia della tipologia di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale :
- PRIMO CASO: Veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale
Secondo questa fattispecie il veicolo viene assegnato al dipendente esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ciò non determina per lo stesso alcun fringe benefit tassabile. Infatti, l’attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro, non riveste alcun fine retributivo, essendo, invece, il veicolo uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il datore di lavoro inoltre le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli così assegnati (trattasi di autocarri o veicoli strumentali all’attività come un taxi per il tassista) sono deducibili al 100% in quanto relativi a veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Nel rispetto quindi del principio di inerenza, comportano lo 0% di tasse a carico del dipendente e il 100% di deducibilità dei costi per l’azienda).
In tutti gli altri casi (trattasi in questo caso di veicoli così come definiti dal Codice della strada all’art. 54, comma primo, lettera a), c) e m), motocicli e i ciclomotori) è prevista la deducibilità
ESEMPIO 1 : supponiamo che un’impresa abbia acquistato nel 2017 un’autovettura Volkswagen Golf VII TDI , il cui valore ammortizzabile è pari a 32.000,00 € e che tale veicolo venga utilizzato da un dipendente esclusivamente per fini aziendali. Poiché il costo supera 18.075,99 € , sarà quest’ultimo il valore da considerare ai fini fiscali (tetto fiscale).
Per il periodo d’imposta 2017 si avrà la seguente situazione:
- LAVORATORE: nessun reddito tassabile;
- IMPRESA:
- deducibilità del 20% = 18.075,99 € X 20% = 3.615,20 €
- aliquota ammortamento fiscale in 4 anni: 25%
- quota ammortamento fiscale per il 2017: 3.615,20 € X 25% = 903,80 €
parziale del 20% con l’ulteriore limite imposto dal tetto fiscale di euro 18.075,99 , limite elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Nel caso di veicolo a noleggio a lungo termine il costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615,00, la percentuale di deducibilita’ il 20% e pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
ESEMPIO 2 : supponiamo che la medesima impresa abbia acquistato nel 2017 un autocarro Fiat Punto Van 1.3 Mjet , il cui valore ammortizzabile è pari a 15.000,00 € e che tale veicolo venga utilizzato da un dipendente esclusivamente per fini aziendali.
Per il periodo d’imposta 2017 si avrà la seguente situazione:
- LAVORATORE: nessun reddito tassabile;
- IMPRESA:
- deducibilità massima = 15.000,00 € X 100% = 15.000,00 €
- aliquota ammortamento fiscale in 4 anni: 25%
- quota ammortamento fiscale 2017:15.000,00 € X 25% = 3750,00 €
- SECONDO CASO: Veicoli concessi per uso promiscuo
Il secondo caso – il più frequente – presuppone che il veicolo venga assegnato al dipendente per essere utilizzato sia per il lavoro che per il tempo libero (“uso promiscuo” fiscalmente inteso).
Secondo il comma 3 e il successivo comma 4 dell’art. 48 del DPR 917/86, sempre nel testo ora riformato dall’art. 3 del D. Leg. 314/97, per l’impresa si prevede un’ipotesi di deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli «dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta».
E’ importante sottolineare che per l’autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti NON è sottoposta ad alcun tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo (non devono essere quindi rispettati i limiti di 18.075,99 euro o limite elevato ad 25.822,84 euro del punto precedente).
È, pertanto, importante definire l’ambito di applicazione di tale disposizione, al fine di permetterne un corretto uso ed evitare comportamenti elusivi posti in essere al solo fine di fruire della deduzione per intero delle spese.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, è necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso debba essere provato con certezza in base ad idonea documentazione (ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione, l’aggiornamento della carta di circolazione ex art. 94 c.4 bis del CdS).
Inoltre, il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più 1 dei giorni che compongono il periodo d’imposta (quindi 183 giorni all’anno).
Per quanto riguarda il dipendente che usufruisce dei veicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, motocicli ed i ciclomotori, concessi allo stesso in uso promiscuo, si deve considerare il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci. L’Ente deve elaborare tali tabelle ed ha l’obbligo di comunicarle entro il 30 novembre di ciascun anno all’ Agenzia delle Entrate che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:
- inserimento in busta paga;
- fatturazione
- attribuzione sia di una quota in busta paga sia di un’altra con fattura.
ESEMPIO 3 : supponiamo che un’impresa abbia acquistato nel 2017 un’autovettura Volkswagen Golf VII TDI , il cui valore ammortizzabile è pari a 32.000,00 € . Il veicolo viene concesso, in uso promiscuo, ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.
Per il periodo d’imposta 2017 si avrà la seguente situazione:
- LAVORATORE:
– VALORE CHILOMETRICO delle Tabelle Aci 2017, per il modello di autoveicolo: 0,477 €/Km;
– FRINGE BENEFIT tassato in capo al dipendente: 2146,50 € e cioè IL 30% DI 0,477X 15.000
2146,50 € : 12 = 178,87 € = Fringe benefit tassabile mensilmente
(da tale importo vanno detratte eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo)
- IMPRESA :
– DEDUCIBILITÀ MASSIMA = 22.400,00 € (32.000,00 € X 70%)
– ALIQUOTA AMMORTAMENTO FISCALE In 4 anni: 25%
– QUOTA AMMORTAMENTO FISCALE per il 2017: 22.400,00 X 25% = 5600,00 €
In caso di auto a noleggio a lungo termine affidata a dipendente non è previsto alcun tetto fiscale e quindi nessun costo massimo annuo e la DEDUCIBILITA’ È DEL 70% DEL COSTO DEL NOLEGGIO.
- TERZO CASO: veicoli concessi per uso esclusivamente personale
Il terzo caso è forse quello meno frequente e prevede l’attribuzione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale. Ciò determina, in capo allo stesso, un fringe benefit pari al compenso in natura tassabile come reddito di lavoro dipendente e calcolato in base la valore normale così come definito al c.3 dell’art.9 del Tuir e cioè il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari.
Pertanto, occorre far riferimento:
- in caso di mezzo di proprietà dell’azienda, al prezzo praticato per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il mezzo è stato acquistato;
- in caso di mezzo in leasing o a noleggio, ai canoni praticati per veicoli della stessa specie.
Come nel caso precedente, il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente.
Il compenso in natura tassato in capo al dipendente per il datore di lavoro, è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi, in quanto rientra nelle spese per prestazioni di lavoro.